INFORMAZIONI UTILI

 

ACCERTAMENTO INVALIDITA’ CIVILE 

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

L’indennità di accompagnamento è una forma economica concessa agli invalidi civili al 100%, in base alla legge n. 18 del 1990.

Essa viene corrisposta in presenza di particolari condizioni, quali:

Ø       Impossibilità a deambulare

Ø       Incapacità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (come appunto il malato di Alzheimer)

Ø       L’anziano non deve essere ricoverato in struttura a titolo completamente gratuito.

Occorre presentare richiesta di visita per l’accertamento dell’invalidità civile presso l’Ufficio Invalidi del Distretto Sanitario (ASL) della propria zona di residenza.

Tale richiesta si presenta allo sportello tramite: modello apposito; certificazione del medico; fotocopie dei documenti personali.

Verrà comunicato l’appuntamento per la visita e, se l’anziano non è in grado di presentarsi, è possibile chiedere che la Commissione effettui la visita domiciliare; in tal caso il medico dovrà indicare tale necessità all’interno del certificato medico.

La compilazione del modulo non appare di per sé complicata. Nella prima parte sono richiesti i dati anagrafici; viene in seguito richiesto di barrare la voce:  RICONOSCIMENTO o AGGRAVAMENTO.

Se è la prima volta che presentiamo tale richiesta per il nostro anziano, barreremo la casella RICONOSCIMENTO.

Se, al contrario, l’anziano ha già effettuato in passato una visita ed è stato riconosciuto invalido senza necessità di accompagnamento, ma la situazione è peggiorata nel corso del tempo, barreremo la casella AGGRAVAMENTO. In tal caso, però, oltre alla documentazione indicata, aggiungeremo anche il precedente verbale di invalidità, in copia.

Più sotto, nella facciata del modulo, vengono indicate le diverse opzioni per le quali può essere richiesta la visita per invalidità. Quelle che riguardano i nostri anziani sono:

-  INVALIDO CIVILE da barrare;

- PORTATORE DI HANDICAP: da barrare, in quanto il riconoscimento di tale condizione da parte della Commissione permette di usufruire dei vantaggi della legge 104/92. Tale provvedimento legislativo, che ha come oggetto l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti della persona handicappata, prevede all’art. 33 che chi presta assistenza in modo continuativo a persone handicappate (parente o affine entro il 3° grado, ossia: coniuge, fratello, nipote, zio, cognato) abbia diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito (spezzabili in 6 mezze giornate), purché la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno.

Il parente ha inoltre diritto ad ottenere, in caso di trasferimento dall’azienda, la sede di lavoro più vicina e a non essere trasferito senza il proprio consenso. Appare importante, poiché il malato di Alzheimer, per le conseguenze della malattia, rientra nella definizione di “persona handicappata”, ottenere tale riconoscimento, in quanto può offrire un’ importante opportunità al parente che si fa carico dell’assistenza. Nella seconda parte del modulo ci vengono richiesti, sotto forma di dichiarazione, i dati riguardanti nascita, cittadinanza e residenza.

Al punto d) ci viene chiesto di dichiarare se le infermità dipendono da guerra, lavoro o servizio. Non barreremo tale opzione, ma è importante sapere che tale dato viene richiesto in quanto l’indennità di accompagnamento sarebbe incompatibile in presenza di indennità riconosciute per infermità derivanti dalle cause suddette.

Al punto e) si fa riferimento all’iscrizione nelle liste “speciali” del collocamento per l’anziano che ha meno di 65 anni (60 per le donne). Le liste speciali sono quelle nelle quali vengono inseriti gli invalidi civili, per il collocamento obbligatorio.

Ai punti h) e i) dobbiamo dichiarare se l’anziano è o meno ricoverato in istituto e se la retta è a totale carico dell’Ente Pubblico; in questo caso, infatti, l’indennità di accompagnamento non verrà corrisposta. Dobbiamo dare indicazione dell’istituto presso il quale l’anziano è ricoverato per il periodo di riabilitazione.

Ai punti k) e l) potremmo indicare come vogliamo che l’eventuale indennità di accompagnamento venga erogata, se cioè la vorremmo riscuotere presso la Poste o con accredito in conto corrente.

Il certificato medico che dovremo produrre dovrà mettere in evidenza le condizioni che limitano l’autonomia agli atti quotidiani della vita, dando risalto a quelle che causano l’incapacità al rapporto o con la realtà e alla possibilità di produrre danni per sé o per gli altri.

È inoltre indispensabile allegare al certificato medico la certificazione attestante la non autonomia, supportandola con il risultato della somministrazione delle più note scale di autonomia (ADL, IADL, Indice di Barthel) test di livello mentale (MMSE) o di disturbo comportamentale (NPI).

Questa certificazione fornirà alla Commissione dati oggettivi sulla reale condizione cognitiva dell’anziano, meglio illustrandone la situazione.

Alla domanda andranno allegati in fotocopia: Carta d’Identità dell’anziano; Codice Fiscale; Libretto Sanitario ed eventuali esenzioni; Dati e Codice Fiscale del coniuge.

Il modulo dovrà essere firmato dall’anziano. Qualora l’anziano non sia in grado di firmare, il coniuge, il figlio o il parente più diretto, possono sostituire la firma con dichiarazione fornita all’impiegato della impossibilità alla firma per ragioni connesse allo stato di salute.

All’appuntamento per la visita, l’anziano si presenterà munito di documento di riconoscimento valido.

La Commissione rivolgerà alcune domande all’anziano, ma ciò che determina il parere saranno i documenti presentati, e non come l’anziano risponderà alle richieste.

Dal momento della visita la Commissione avrà tempo 60 giorni per esprimere il parere. Il VERBALE DI INVALIDITA’ sarà così inviato con raccomandata all’interessato.

Se sul Verbale sono barrate le caselle 05 e 06 è stato riconosciuto il diritto alla indennità.

Quando la Commissione ha riconosciuto una di queste ultime due condizioni, copia del Verbale viene spedita all’Ufficio Invalidi del Comune di Milano che si occupa di avviare la procedura amministrativa per l’ottenimento concreto dell’Indennità di Accompagnamento. Così, insieme al Verbale di Indennità, l’Ufficio Invalidi spedirà la modulistica necessaria per avviare tale procedura economica. L’Indennità di Accompagnamento verrà erogata dall’INPS al quale l’Ufficio Invalidi del Comune invierà la documentazione completa e verificata.

Quando riceviamo al domicilio i moduli dell’Ufficio Invalidi dovremo compilarli nelle varie parti e consegnarli all’Ufficio, secondo le modalità descritte. Dal momento della riconsegna dei moduli compilati al momento del concreto percepimento dell’Indennità passano alcuni mesi (con relativi arretrati dal momento della richiesta): il periodo di attesa si sta comunque accorciando, in relazione ai lunghissimi tempi di attesa di anni fa.

 

Qualora si volessero informazioni sullo stato della propria pratica, si può contattare l’Ufficio Invalidi di riferimento.

L’Indennità di Accompagnamento non è soggetta a limiti di reddito, l’unica incompatibilità è con analoghe altre indennità per servizio o per lavoro.

Cosa fare se non è stata riconosciuta l’Indennità cui riteniamo di avere diritto?

È possibile presentare ricorso contro il parere espresso dalla Commissione di 1a istanza, allegando la documentazione sanitaria utile a supportare la richiesta. Se al ricorso non viene data risposta se ne deve dedurre che il ricorso stesso non è stato accettato.

Dall’esperienza emerge che è utile fare ricorso solo quando la Commissione di 1a istanza ha omesso di considerare alcune patologie o comunque quando si è sicuri che siano stati tralasciati aspetti importanti e si è in possesso di documentazione sanitaria che sostenga tale condizione. In caso contrario si consiglia di attendere alcuni mesi, per poi presentare richiesta di aggravamento, supportandola con ulteriore documentazione.

(da Il quaderno del caregiver n.4 di AIMA Milano Onlus)

L'Amministratore di sostegno

Il Codice civile prevede agli artt. 404 e seguenti alcune misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, che sono pertanto applicabili anche alle persone malate di Alzheimer.

La capacità giuridica è l’idoneità di una persona ad essere titolare di diritti, potestà obblighi e doveri. Essa è riconosciuta dalla legge ad ogni persona fisica vivente. Tale capacità si acquisisce con la nascita (cfr. art. 1 codice civile) e comporta dunque che anche i neonati, i minorenni o gli incapaci possano essere titolari, ad esempio, del diritto di proprietà di un bene.

Diversa dalla capacità giuridica è la capacità di agire, vale a dire l’idoneità del soggetto a manifestare validamente la propria volontà per acquistare o esercitare diritti, assumere obblighi e compiere atti giuridici. La capacità di agire si acquista con la maggior età (cfr. art. 2 codice civile) e si conserva di regola fino alla morte. Tale capacità è strettamente legata all’idoneità del soggetto a curare i propri interessi.

Nel caso di una persona affetta dal morbo di Alzheimer, mentre conserva la capacità giuridica, con il decorso della malattia questa persona viene a trovarsi in una situazione di infermità che la rende incapace di provvedere ai propri interessi.

Di fatto sono spesso i familiari che provvedono per suo conto, assumendo il ruolo di “tutori”, ma tale situazione di fatto non è riconosciuta dal punto di vista giuridico, con la conseguenza che i familiari potrebbero non poter compiere validamente un atto necessario alla persona malata.

Oltre ai classici istituti di interdizione ed inabilitazione, l’ordinamento ha previsto recentemente una nuova misura di protezione in favore delle persone prive in tutto od in parte di autonomia, l’amministrazione di sostegno.

Legge 9 gennaio 2004, n. 6 “Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.” (G. U. n. 14 del 19.1.2004)

La legge di recente introduzione, modificando alcuni articoli del codice civile ed alcune disposizioni attuative dello stesso ed altre norme collegate, dispone che la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui la persona stessa ha la residenza o il domicilio.

La finalità della legge è quella di tutelare - con la minore limitazione possibile della capacità di agire - le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente (cfr. art. 1 della legge) e di limitare quindi il ricorso agli istituti tradizionali (interdizione ed inabilitazione) che si traducono in pratica nell’imposizione di limiti alla capacità di autodeterminazione del soggetto.

Con l’amministrazione di sostegno, il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano l’assistenza necessaria dell’amministratore e, in ogni caso, per gli atti necessari alle esigenze della propria vita quotidiana.

Come risulta dai lavori preparatori del provvedimento, è maturata nel legislatore la consapevolezza che, accanto agli istituti tradizionali, è necessario prevedere una figura che abbia funzione non tanto “sostitutiva” ma di sostegno, e che intervenga non nella totalità degli atti che la persona assistita è chiamata a compiere (interdizione), e nemmeno in un ambito di categoria predefinita (inabilitazione), ma solamente in quegli atti per i quali la situazione concreta suggerisce una presenza vicariante.

Questa figura è stata individuata nell’amministratore di sostegno, nominato da un Giudice con una procedura semplificata e senza spese giudiziali.

Il procedimento di nomina

L’amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio su ricorso del beneficiario medesimo ovvero del coniuge, della persona stabilmente convivente, dei parenti entro il quarto grado (fratelli, sorelle, nonni, zii, cugini, purché maggiorenni), degli affini entro il secondo grado (cognato), o del pubblico ministero.

Nell’ipotesi che ci occupa, la stessa persona beneficiaria sapendo di essere affetta da un’infermità degenerativa come l’Alzheimer, può chiedere la nomina dell’amministratore di sostegno, facendo direttamente istanza al Giudice tutelare.

Il Giudice tutelare provvede, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, dopo aver sentito/visto personalmente la persona cui il procedimento si riferisce.

Il decreto di nomina deve contenere, oltre alle generalità del beneficiario e dell’amministratore di sostegno e la durata del suo incarico, l’oggetto dell’incarico e gli atti che quest’ultimo ha il potere di compiere, gli atti che il beneficiario può compiere da solo con l’assistenza dell’amministratore, i limiti anche periodici delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità e la periodicità con cui l’amministratore stesso deve riferire al giudice circa l’attività svolta e circa le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Il giudice tutelare, inoltre, può convocare in qualunque momento l’amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione e dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario.

Poiché la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario, la legge dispone che l'amministratore può essere indicato dallo stesso interessato, anche se interdetto o inabilitato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nella scelta dell’amministratore di sostegno, il Giudice tutelare preferirà, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.

La legge prevede inoltre che possano essere amministratori anche i legali rappresentanti dei soggetti di cui al Titolo secondo del Libro primo del codice civile e cioè le fondazioni e le associazioni. Non possono, invece, ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona hanno peraltro uno specifico dovere di proposta del ricorso al Giudice tutelare se a conoscenza di fatti tali da renderne opportuna l’apertura del procedimento, o comunque di informazione al pubblico ministero, e questa legittimazione/dovere è una novità introdotta dalla legge.

Compiti dell’amministratore di sostegno

Il Giudice tutelare, nel suo provvedimento, individua e definisce gli atti che il beneficiario può compiere solamente con l’assistenza dell’amministratore, l’oggetto dell’incarico e i limiti della spesa, di modo che il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti non riservati dal Giudice all’amministratore di sostegno.

Nello svolgimento dei suoi compiti, l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e tempestivamente informarlo circa gli atti da compiere. Deve altresì informare il Giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario. Inoltre, la legge stabilisce che in ogni caso il beneficiario può compiere da solo tutti gli atti “necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”, con evidente tutela della dignità del beneficiario.

L’ufficio di amministratore di sostegno, a meno che non si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, dura dieci anni.

Responsabilità dell’amministratore di sostegno

All’amministratore di sostegno si applicano le norme relative alla responsabilità del tutore e all’autorizzazione del giudice tutelare per il compimento di determinati atti. Queste disposizioni hanno lo specifico scopo di garantire la conservazione del patrimonio del beneficiario. L’amministratore di sostegno, del resto, non agisce con piena e insindacabile autonomia, ma si rapporta costantemente con il beneficiario, al quale deve assidua informazione, dei cui bisogni deve tener conto e della cui volontà non può prescindere.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Amministrazione di sostegno presso Palazzo di Giustizia di Milano 02 54333735 – 02 54333602

(da Il quaderno del caregiver n.3 di AIMA Milano Onlus)

Abbonamento gratuito ATM

La Carta Regionale di Trasporto Pubblico gratuita è riservata ai residenti in Lombardia con determinate caratteristiche, tra cui invalidi civili al 100% e loro eventuali accompagnatori (se specificato nel certificato di invalidità). Per richiederla è necessario compilare un modulo predisposto, allegando i documenti richiesti e spedire il tutto o consegnare a Milano in Via Pirelli 12 o in Via Taramelli 20 (dal lun al giov 9.00-12.00 / 14.30-16.30; venerdì 9.00 – 12.00). Per viaggiare con la Carta Regionale di Trasporto gratuita è richiesto un versamento una tantum di € 10.

Regione Lombardia provvederà all’istruttoria della domanda e, in caso di riscontro positivo, invierà, entro 40 giorni dalla consegna/spedizione, il bollettino postale di  10  € all’indirizzo indicato. La ricevuta del bollettino pagato costituirà il titolo di viaggio, ossia la Carta Regionale di Trasporto Pubblico. Per ulteriori informazioni: Call Center Regione Lombardia 840.000.008 o 02 69967001, www.trasporti.regione.lombardia.it (dove è possibile scaricare il modulo).

Contrassegno per sosta e circolazione disabili

A cosa serve:
È il contrassegno che consente di:

  • circolare  nelle Zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane;
  • circolare nelle corsie preferenziali;
  • accedere all'area Ecopass;
  • sostare  gratuitamente  nelle aree destinate ai disabili, nelle aree di sosta riservate ai residenti (aree con le strisce di colore giallo) e sostare gratuitamente in ogni parcheggio pubblico a pagamento (aree con le strisce di colore blu), ad esclusione di quelli sotteranei.

Per ottenerlo occorre presentarsi personalmente, o tramite persona delegata munita di carta di identità e delega scritta, al Settore Attuazione Mobilità e Trasporti – Servizio Parcheggi e Sosta con:

  • una fototessera;
  • carta di identità valida;
  • certificato legale rilasciato dall’ASL di competenza che attesti la deambulazione ridotta.

La durata del contrassegno è di 5 anni se l’invalidità è permanente, altrimenti avrà la durata medesima del periodo di invalidità stabilita dalla commissione e/o autorità preposta.

Per circolare nelle Zone a Traffico Limitato, nelle Corsie Preeferenziali e nell'area Ecopass si deve chiedere l'inserimento della targa del veicolo usato per il trasporto del disabile. La comunicazione dovrà avvenire nelle modalità riportate nella modulistica.

A chi rivolgersi
Settore Attuazione Mobilità e Trasporti
Servizio Parcheggi e Sosta
via Beccaria 19  Tel. 02.884.68324
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Alcuni siti amici

www.alzheimer.it

www.alzheimer-aima.it

www.centroalzheimer.it

www.vfvalidation.org

www.alz.org

www.alzheimeronline.net

www.ministerosalute.it

www.infoalzheimer.it

www.alzheimer-onlus.org

www.centromaderna.it

www.centroalzheimer.org

www.sigg.it

www.ard.it

www.it.alzheimer-360.com

www.grg-bs.it

www.formalzheimer.it

www.alzheimer-europe.org

www.alzheimeruniti.it

www.fondazioneravasi.org