INFORMAZIONI
UTILI
ACCERTAMENTO INVALIDITA’ CIVILE INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO L’indennità
di accompagnamento è una forma economica concessa agli invalidi civili
al 100%, in base alla legge n. 18 del 1990. Essa
viene corrisposta in presenza di particolari condizioni, quali: Ø
Impossibilità
a deambulare Ø
Incapacità
a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (come appunto il
malato di Alzheimer) Ø
L’anziano
non deve essere ricoverato in struttura a titolo completamente gratuito. Occorre
presentare richiesta di visita per l’accertamento dell’invalidità
civile presso l’Ufficio Invalidi del Distretto Sanitario (ASL) della
propria zona di residenza. Tale
richiesta si presenta allo sportello tramite: modello apposito;
certificazione del medico; fotocopie dei documenti personali. Verrà
comunicato l’appuntamento per la visita e, se l’anziano non è in
grado di presentarsi, è possibile chiedere che la Commissione effettui
la visita domiciliare; in tal caso il medico dovrà indicare tale
necessità all’interno del certificato medico. La
compilazione del modulo non appare di per sé complicata. Nella prima
parte sono richiesti i dati anagrafici; viene in seguito
richiesto di barrare la voce: RICONOSCIMENTO
o AGGRAVAMENTO. Se
è la prima volta che presentiamo tale richiesta per il nostro anziano,
barreremo la casella RICONOSCIMENTO. Se,
al contrario, l’anziano ha già effettuato in passato una visita ed è
stato riconosciuto invalido senza necessità di accompagnamento, ma la
situazione è peggiorata nel corso del tempo, barreremo la casella
AGGRAVAMENTO. In tal caso, però, oltre alla documentazione indicata,
aggiungeremo anche il precedente verbale di invalidità, in copia. Più
sotto, nella facciata del modulo, vengono indicate le diverse opzioni
per le quali può essere richiesta la visita per invalidità. Quelle che
riguardano i nostri anziani sono: -
INVALIDO CIVILE da barrare; -
PORTATORE DI HANDICAP: da barrare, in quanto il riconoscimento di tale
condizione da parte della Commissione permette di usufruire dei vantaggi
della legge
104/92.
Tale provvedimento legislativo, che ha come oggetto l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti della persona handicappata, prevede
all’art. 33 che chi presta assistenza in modo continuativo a persone
handicappate (parente o affine entro il 3° grado, ossia: coniuge,
fratello, nipote, zio, cognato)
abbia diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito (spezzabili in
6 mezze giornate), purché la persona handicappata non sia ricoverata a
tempo pieno. Il
parente ha inoltre diritto ad ottenere, in caso di trasferimento
dall’azienda, la sede di lavoro più vicina e a non essere trasferito
senza il proprio consenso. Appare importante, poiché il malato di
Alzheimer, per le conseguenze della malattia, rientra nella definizione
di “persona handicappata”, ottenere tale riconoscimento, in quanto
può offrire un’ importante opportunità al parente che si fa carico
dell’assistenza. Nella seconda parte del modulo ci vengono richiesti,
sotto forma di dichiarazione, i dati riguardanti nascita, cittadinanza e
residenza. Al punto d) ci viene chiesto di dichiarare se le infermità dipendono da guerra, lavoro o servizio. Non barreremo tale opzione, ma è importante sapere che tale dato viene richiesto in quanto l’indennità di accompagnamento sarebbe incompatibile in presenza di indennità riconosciute per infermità derivanti dalle cause suddette. Al
punto e) si fa riferimento all’iscrizione nelle liste “speciali”
del collocamento per l’anziano che ha meno di 65 anni (60 per le
donne). Le liste speciali sono quelle nelle quali vengono inseriti gli
invalidi civili, per il collocamento obbligatorio. Ai
punti h) e i) dobbiamo dichiarare se l’anziano è o meno ricoverato in
istituto e se la retta è a totale carico dell’Ente Pubblico; in
questo caso, infatti, l’indennità di accompagnamento non verrà
corrisposta. Dobbiamo dare indicazione dell’istituto presso il quale
l’anziano è ricoverato per il periodo di riabilitazione. Ai
punti k) e l) potremmo indicare come vogliamo che l’eventuale
indennità di accompagnamento venga erogata, se cioè la vorremmo
riscuotere presso la Poste o con accredito in conto corrente. Il
certificato medico che dovremo produrre dovrà mettere in evidenza le
condizioni che limitano l’autonomia agli atti quotidiani della vita,
dando risalto a quelle che causano l’incapacità al rapporto o con la
realtà e alla possibilità di produrre danni per sé o per gli altri. È
inoltre indispensabile allegare al certificato medico la certificazione
attestante la non autonomia, supportandola con il risultato della
somministrazione delle più note scale di autonomia (ADL, IADL, Indice
di Barthel) test di livello mentale (MMSE) o di disturbo comportamentale
(NPI). Questa
certificazione fornirà alla Commissione dati oggettivi sulla reale
condizione cognitiva dell’anziano, meglio illustrandone la situazione. Alla
domanda andranno allegati in fotocopia: Carta d’Identità
dell’anziano; Codice Fiscale; Libretto Sanitario ed eventuali
esenzioni; Dati e Codice Fiscale del coniuge. Il
modulo dovrà essere firmato dall’anziano. Qualora l’anziano non sia
in grado di firmare, il coniuge, il figlio o il parente più diretto,
possono sostituire la firma con dichiarazione fornita all’impiegato
della impossibilità alla firma per ragioni connesse allo stato di
salute. All’appuntamento
per la visita, l’anziano si presenterà munito di documento di
riconoscimento valido. La
Commissione rivolgerà alcune domande all’anziano, ma ciò che
determina il parere saranno i documenti presentati, e non come
l’anziano risponderà alle richieste. Dal
momento della visita la Commissione avrà tempo 60 giorni per esprimere
il parere. Il VERBALE DI INVALIDITA’ sarà così inviato con
raccomandata all’interessato. Se
sul Verbale sono barrate le caselle 05 e 06 è stato riconosciuto il
diritto alla indennità. Quando
la Commissione ha riconosciuto una di queste ultime due condizioni,
copia del Verbale viene spedita all’Ufficio Invalidi del Comune di
Milano che si occupa di avviare la procedura amministrativa per
l’ottenimento concreto dell’Indennità di Accompagnamento. Così,
insieme al Verbale di Indennità, l’Ufficio Invalidi spedirà la
modulistica necessaria per avviare tale procedura economica.
L’Indennità di Accompagnamento verrà erogata dall’INPS al quale
l’Ufficio Invalidi del Comune invierà la documentazione completa e
verificata. Quando
riceviamo al domicilio i moduli dell’Ufficio Invalidi dovremo
compilarli nelle varie parti e consegnarli all’Ufficio, secondo le
modalità descritte. Dal momento della riconsegna dei moduli compilati
al momento del concreto percepimento dell’Indennità passano alcuni
mesi (con relativi arretrati dal momento
della richiesta): il periodo di attesa si sta comunque accorciando, in
relazione ai lunghissimi tempi di attesa di anni fa. Qualora
si volessero informazioni sullo stato della propria pratica, si può
contattare l’Ufficio Invalidi di riferimento. L’Indennità
di Accompagnamento non è soggetta a limiti di reddito, l’unica
incompatibilità è con analoghe altre indennità per servizio o per
lavoro. Cosa
fare se non è stata riconosciuta l’Indennità cui riteniamo di avere
diritto? È
possibile presentare ricorso contro il parere espresso dalla Commissione
di 1a istanza, allegando la documentazione sanitaria utile a
supportare la richiesta. Se al ricorso non viene data risposta se ne
deve dedurre che il ricorso stesso non è stato accettato. Dall’esperienza
emerge che è utile fare ricorso solo quando la Commissione di 1a istanza
ha omesso di considerare alcune patologie o comunque quando si è sicuri
che siano stati tralasciati aspetti importanti e si è in possesso di
documentazione sanitaria che sostenga tale condizione. In caso contrario
si consiglia di attendere alcuni mesi, per poi presentare richiesta di
aggravamento, supportandola con ulteriore documentazione. (da
Il quaderno del caregiver n.4 di AIMA Milano Onlus) L'Amministratore di sostegno Il
Codice civile prevede agli artt. 404 e seguenti alcune misure di
protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, che
sono pertanto applicabili anche alle persone malate di Alzheimer. La capacità
giuridica è l’idoneità di una persona ad essere titolare di
diritti, potestà obblighi e doveri. Essa è riconosciuta dalla legge ad
ogni persona fisica vivente. Tale capacità si acquisisce con la nascita
(cfr. art. 1 codice civile) e comporta dunque che anche i neonati, i
minorenni o gli incapaci possano essere titolari, ad esempio, del
diritto di proprietà di un bene. Diversa dalla
capacità giuridica è la capacità di agire, vale a dire
l’idoneità del soggetto a manifestare validamente la propria volontà
per acquistare o esercitare diritti, assumere obblighi e compiere atti
giuridici. La capacità di agire si acquista con la maggior età (cfr.
art. 2 codice civile) e si conserva di regola fino alla morte. Tale
capacità è strettamente legata all’idoneità del soggetto a curare i
propri interessi. Nel caso di una
persona affetta dal morbo di Alzheimer, mentre conserva la capacità
giuridica, con il decorso della malattia questa persona viene a trovarsi
in una situazione di infermità che la rende incapace di provvedere ai
propri interessi. Di fatto sono
spesso i familiari che provvedono per suo conto, assumendo il ruolo di
“tutori”, ma tale situazione di fatto non è riconosciuta dal punto
di vista giuridico, con la conseguenza che i familiari potrebbero non
poter compiere validamente un atto necessario alla persona malata. Oltre ai
classici istituti di interdizione ed inabilitazione, l’ordinamento ha
previsto recentemente una nuova misura di protezione in favore delle
persone prive in tutto od in parte di autonomia, l’amministrazione di
sostegno. Legge 9 gennaio
2004, n. 6 “Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice
civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di
sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e
429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione,
nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.” (G.
U. n. 14 del 19.1.2004) La legge di
recente introduzione, modificando alcuni articoli del codice civile ed
alcune disposizioni attuative dello stesso ed altre norme collegate,
dispone che la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una
menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche
parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere
assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice
tutelare del luogo in cui la persona stessa ha la residenza o il
domicilio. La finalità della legge è quella di tutelare - con la minore limitazione possibile della capacità di agire - le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente (cfr. art. 1 della legge) e di limitare quindi il ricorso agli istituti tradizionali (interdizione ed inabilitazione) che si traducono in pratica nell’imposizione di limiti alla capacità di autodeterminazione del soggetto. Con
l’amministrazione di sostegno, il beneficiario conserva la capacità
di agire per tutti gli atti che non richiedano l’assistenza necessaria
dell’amministratore e, in ogni caso, per gli atti necessari alle
esigenze della propria vita quotidiana. Come risulta dai
lavori preparatori del provvedimento, è maturata nel legislatore la
consapevolezza che, accanto agli istituti tradizionali, è necessario
prevedere una figura che abbia funzione non tanto “sostitutiva” ma
di sostegno, e che intervenga non nella totalità degli atti che la
persona assistita è chiamata a compiere (interdizione), e nemmeno in un
ambito di categoria predefinita (inabilitazione), ma solamente in quegli
atti per i quali la situazione concreta suggerisce una presenza
vicariante. Questa
figura è stata individuata nell’amministratore di sostegno, nominato
da un Giudice con una procedura semplificata e senza spese giudiziali. Il procedimento
di nomina L’amministratore
di sostegno viene nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui il
beneficiario ha la residenza o il domicilio su ricorso del beneficiario
medesimo ovvero del coniuge, della persona stabilmente convivente, dei
parenti entro il quarto grado (fratelli, sorelle, nonni, zii, cugini,
purché maggiorenni), degli affini entro il secondo grado (cognato), o
del pubblico ministero. Nell’ipotesi
che ci occupa, la stessa persona beneficiaria sapendo di essere affetta
da un’infermità degenerativa come l’Alzheimer, può chiedere la
nomina dell’amministratore di sostegno, facendo direttamente istanza
al Giudice tutelare. Il Giudice
tutelare provvede, entro sessanta giorni dalla data di presentazione
della richiesta, alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto
motivato immediatamente esecutivo, dopo aver sentito/visto personalmente
la persona cui il procedimento si riferisce. Il decreto di
nomina deve contenere, oltre alle generalità del beneficiario e
dell’amministratore di sostegno e la durata del suo incarico,
l’oggetto dell’incarico e gli atti che quest’ultimo ha il potere
di compiere, gli atti che il beneficiario può compiere da solo con
l’assistenza dell’amministratore, i limiti anche periodici delle
spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo
delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità e
la periodicità con cui l’amministratore stesso deve riferire al
giudice circa l’attività svolta e circa le condizioni di vita
personale e sociale del beneficiario. Il giudice
tutelare, inoltre, può convocare in qualunque momento
l’amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni,
chiarimenti e notizie sulla gestione e dare istruzioni inerenti agli
interessi morali e patrimoniali del beneficiario. Poiché la
scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo
alla cura ed agli interessi del beneficiario, la legge dispone che
l'amministratore può essere indicato dallo stesso interessato, anche se
interdetto o inabilitato, in previsione della propria eventuale futura
incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nella scelta
dell’amministratore di sostegno, il Giudice tutelare preferirà, ove
possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona
stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la
sorella, il parente entro il quarto grado. La legge prevede
inoltre che possano essere amministratori anche i legali rappresentanti
dei soggetti di cui al Titolo secondo del Libro primo del codice civile
e cioè le fondazioni e le associazioni. Non possono, invece, ricoprire
le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi
pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. I responsabili
dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e
assistenza della persona hanno peraltro uno specifico dovere di proposta
del ricorso al Giudice tutelare se a conoscenza di fatti tali da
renderne opportuna l’apertura del procedimento, o comunque di
informazione al pubblico ministero, e questa legittimazione/dovere è
una novità introdotta dalla legge. Compiti
dell’amministratore di sostegno Il
Giudice tutelare, nel suo provvedimento, individua e definisce gli atti
che il beneficiario può compiere solamente con l’assistenza
dell’amministratore, l’oggetto dell’incarico e i limiti della
spesa, di modo che il beneficiario conserva la capacità di agire per
tutti gli atti non riservati dal Giudice all’amministratore di
sostegno. Nello
svolgimento dei suoi compiti, l’amministratore di sostegno deve tener
conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e tempestivamente
informarlo circa gli atti da compiere. Deve altresì informare il
Giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario. Inoltre, la
legge stabilisce che in ogni caso il beneficiario può compiere da solo
tutti gli atti “necessari a soddisfare le esigenze della propria vita
quotidiana”, con evidente tutela della dignità del beneficiario. L’ufficio di
amministratore di sostegno, a meno che non si tratti di un parente o del
coniuge o della persona stabilmente convivente, dura dieci anni. Responsabilità
dell’amministratore di sostegno All’amministratore
di sostegno si applicano le norme relative alla responsabilità del
tutore e all’autorizzazione del giudice tutelare per il compimento di
determinati atti. Queste disposizioni hanno lo specifico scopo di
garantire la conservazione del patrimonio del beneficiario.
L’amministratore di sostegno, del resto, non agisce con piena e
insindacabile autonomia, ma si rapporta costantemente con il
beneficiario, al quale deve assidua informazione, dei cui bisogni deve
tener conto e della cui volontà non può prescindere. Per ulteriori informazioni: Ufficio
Amministrazione di sostegno presso Palazzo di Giustizia di Milano 02
54333735 – 02 54333602 (da Il
quaderno del caregiver n.3 di AIMA Milano Onlus) Abbonamento gratuito ATM La Carta Regionale di Trasporto
Pubblico gratuita è riservata ai residenti in Lombardia con determinate
caratteristiche, tra cui invalidi civili al 100% e loro eventuali
accompagnatori (se specificato nel certificato di invalidità). Per
richiederla è necessario compilare un modulo predisposto, allegando i
documenti richiesti e spedire il tutto o consegnare a Milano in Via
Pirelli 12 o in Via Taramelli 20 (dal lun al giov 9.00-12.00 /
14.30-16.30; venerdì 9.00 – 12.00). Per viaggiare con la Carta
Regionale di Trasporto gratuita è richiesto un versamento una tantum di
€ 10. Regione
Lombardia provvederà all’istruttoria della domanda e, in caso di
riscontro positivo, invierà, entro 40 giorni dalla consegna/spedizione,
il bollettino postale di 10
€ all’indirizzo indicato. La ricevuta del bollettino pagato
costituirà il titolo di viaggio, ossia la Carta Regionale di Trasporto
Pubblico. Per ulteriori informazioni: Call Center Regione Lombardia
840.000.008 o 02 69967001, www.trasporti.regione.lombardia.it
(dove è possibile scaricare il modulo). Contrassegno per sosta e circolazione disabili A cosa serve:
Per ottenerlo
occorre presentarsi personalmente, o tramite persona delegata munita di
carta di identità e delega scritta, al Settore Attuazione Mobilità
e Trasporti – Servizio Parcheggi e Sosta
con:
La durata del
contrassegno è di 5 anni se l’invalidità è permanente, altrimenti
avrà la durata medesima del periodo di invalidità stabilita dalla
commissione e/o autorità preposta. Per
circolare nelle Zone a Traffico Limitato, nelle Corsie Preeferenziali e
nell'area Ecopass si deve chiedere l'inserimento
della targa del veicolo usato per il trasporto del disabile. La
comunicazione dovrà avvenire nelle modalità riportate nella
modulistica. A
chi rivolgersi Alcuni siti amici |